Corso di Aggiornamento Primo Soccorso

Corso di Aggiornamento Primo Soccorso 17.05.2019

Durata: Gruppo B-C – 4 ore / Gruppo A – 6 ore

Costo: 120 euro + IVA (< di 3 partecipanti) / 100 euro + IVA (> di 3 partecipanti)

Quando: Venerdì 17 Maggio 2019 – Ore: 8.30 – 14.30

Dove:  San Martino Buon Albergo, Verona (L’indirizzo sarà comunicato al momento dell’iscrizione).

A chi si rivolge: agli addetti al primo soccorso che hanno già frequentato il corso di 12 o 16 ore nei 3 anni precedenti.

La normativa prevede che ogni tre anni l’incaricato del primo soccorso frequenti l’aggiornamento, che consiste nella revisione delle conoscenze sulla parte pratica del corso per un totale di 4 o 6 ore in base alla classe di appartenenza della propria azienda (Gruppo B-C / Gruppo A).

Argomenti del corso:

Acquisire capacità di intervento pratico: 1) Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.
2) Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute.
3) Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta.
4) Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare.
5) Principali tecniche di tamponamento emorragico.
6) Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato.
7) Principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.
8) Test di uscita.
Totale

n. 4/6 ore

Scarica e compila il modulo di iscrizione (PDF modificabile).

 

Descrizione del corso:

I lavoratori che sono stati incaricati dalla propria azienda dell’attività di primo soccorso, devono ricevere uno specifico aggiornamento periodico della formazione, come indicato nel comma 9 dell’Art. 37 del D.Lgs. 81/08 e nel successivo Art. 45 del medesimo.

I corsi di aggiornamento primo soccorso, sono realizzati secondo le disposizioni del D.M. 388 del 15/07/03, il quale oltre a introdurre una particolare classificazione aziendale per le modalità di erogazione dei corsi, individua i contenuti minimi degli incontri formativi per gli addetti al primo soccorso. Lo stesso decreto, definisce le attrezzature minime di equipaggiamento e di protezione individuale che il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli addetti.

Art. 1 – Classificazione delle aziende (D.M. 388 del 15/07/03)

Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.

Gruppo A:

I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;

II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.

Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

 

 

Vi invitiamo a confrontarVi con i nostri uffici per valutare ciascuna specifica esigenza.